Modulistica

Albo presidenti di seggio

Il Presidente di Seggio e' colui che sovraintende alle operazioni elettorali del seggio al quale e' assegnato. L'iscrizione all'Albo e' condizione necessaria per essere designati in qualita' di Presidente in occasione delle consultazioni popolari.

L'Albo dei Presidenti di seggio è tenuto dalla Corte d'Appello competente per territorio che attinge al suo interno per la nomina dei Presidenti dei seggi elettorali di sezione in occasione delle consultazioni elettorali.

Requisiti per l'iscrizione all'Albo
1) essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Tertenia;

2) essere in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore.

Esclusioni
1) i dipendenti del Ministero degli Interni,delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;

2) gli appartenenti alle Forze Armate in attivita' di servizio;

3) i medici delle USL incaricati delle funzioni gia' di competenza dei medici provinciali,degli ufficiali sanitari e dei medici condotti;

4) i segretari comunali ed i dipendenti del Comune addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

5) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Periodo per chiedere l'iscrizione

Dal 1 al 31 ottobre di ogni anno.
Una volta iscritti, non occorre rinnovare l'iscrizione l'anno successivo. L'iscrizione effettiva avviene entro il mese di dicembre successivo.

L'iscrizione all'albo e' permanente,si rimane iscritti sino a quando si esprime la volonta' di essere depennati e si decade solo al compimento del settantesimo anno di eta' o al decadere dei requisiti. Il presidente di seggio elettorale e' nominato in occasione delle consultazioni elettorali dal Presidente della Corte d'Appello fra coloro che sono iscritti nell'Albo.Le nomine vengono notificate agli interessati dal Sindaco.

Chi può ricoprire il ruolo di Presidente e di Segretario di seggio elettorale?
Può svolgere il compito di Presidente di seggio elettorale qualunque cittadino italiano iscritto nelle liste elettorali del Comune, e che risulti iscritto nell'apposito Albo degli scrutatori di seggio elettorale.

Il ruolo di Segretario può essere ricoperto da un qualunque cittadino italiano iscritto nelle liste elettorali del Comune, avente almeno il titolo di studio di scuola media superiore.


Chi nomina i Presidenti e i Segretari di seggio elettorale?
I Presidenti di seggio elettorale sono nominati dalla Corte d'appello di Cagliari tra i cittadini iscritti nell'apposito Albo comunale, su indicazione del Sindaco e prioritariamente tra coloro che abbiano già svolto le medesime funzioni in elezioni precedenti.

I Segreatari sono nominati direttamenti dai Presidenti di seggio.


Quali sono i compiti dei Presidenti di seggio elettorale?
Il Presidente è RESPONSABILE DI TUTTO CIÒ CHE RIGUARDA IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO: organizzazione, sicurezza, compilazione dei verbali, ecc., e nella sua attività è coadiuvato dallo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente, e che è nominato dallo stesso Presidente.

Potestà di decisione del presidente dell'ufficio di sezione.
Il presidente decide, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni della sezione e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengano presentati nonché sulle contestazioni e sulla nullità dei voti.
La sua decisione, peraltro, è provvisoria. Infatti il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è demandato all'Ufficio comunale per il Referendum.
Inoltre le decisioni del presidente dell'ufficio di sezione relative ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati vengono riesaminate dall'Ufficio comunale per il Referendum.

Poteri di polizia spettanti al presidente dell'ufficio di sezione.
Il presidente è investito dei poteri di polizia dell'adunanza: a tal fine egli può disporre degli agenti della Forza pubblica per far espellere o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni o commettano reato (art. 44, primo comma, del testo unico n. 361).

Di regola, la Forza pubblica non può entrare nella sala della votazione senza richiesta del presidente; però, in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare nella sala e farsi assistere dalla Forza pubblica anche senza richiesta del presidente (art. 44, secondo e terzo comma, del testo unico n. 361).
Gli ufficiali giudiziari possono accedere nella sala per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 44, quarto comma, del testo unico n. 361)

Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa — e deve, quando tre scrutatori ne facciano richiesta — disporre che la Forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni (art. 44, quinto comma, del testo unico n. 361).
Quando il presidente abbia giustificato timore che il regolare procedimento delle operazioni di votazione possa essere turbato, dispone, con ordinanza motivata, uditi gli scrutatori, che gli elettori che abbiano votato escano dalla sala e vi rientrino solamente dopo la chiusura della votazione (art. 44, settimo comma, del testo unico n. 361).

Il presidente può anche disporre che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nell'espressione del voto o non rispondano all'invito di restituire la scheda o le schede riempite, siano allontanati dalle cabine previa restituzione delle schede stesse e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di tali decisioni del presidente è dato atto nel processo verbale (art. 44, ultimo comma, del testo unico n. 361).

Nei riguardi della polizia esterna della sala della votazione, il presidente, per assicurare il libero accesso degli elettori al locale in cui è situata la sezione e per impedire che si formino assembramenti anche nelle strade adiacenti, può fare tutte le richieste che ritenga opportune sia alle autorità civili sia alle Forze dell'ordine, i quali sono tenuti ad ottemperarvi (art. 44, sesto comma, del testo unico n. 361).

Quali sono i compiti dei Segretari di seggio elettorale?
Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio; in particolare egli provvede alla compilazione del verbale e del relativo estratto, alla registrazione, insieme con gli scrutatori, dei voti durante lo spoglio delle schede votate, alla raccolta degli atti da allegare al verbale e alla confezione dei plichi. Il Segretario non è parificato agli scrutatori pertanto gli è precluso esprimere pareri. Egli svolge esclusivamente funzioni di organo che attesta i fatti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.


Qual è il compenso di Presidenti e Segretari?
I Presidenti e i Segretari di seggio elettorale hanno diritto a ricevere un compenso, che varia dalla tipologia di elezione e dal numero di schede necessarie per la votazione.

I compensi corrisposti ai lavoratori per le giornate di partecipazione ai seggi non sono assoggettati a contribuzione previdenziale né a prelievo fiscale. In ordine alle ritenute erariali; si fa presente che l'art. 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dispone che gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali

Ogni membro del seggio elettorale, qualora fosse un lavoratore dipendente, ha inoltre diritto al riposo compensativo, ovvero ad un giorno di riposo per ogni giorno in cui è stato impegnato ai seggi, se tale giorno per la sua attività non risulta essere lavorativo.

CANCELLAZIONI- La cancellazione dall'albo é:

  • disposta dal Presidente della Corte di Appello in caso di errori o gravi inadempienze commesse nello svolgimento delle funzioni e in tutti i casi previsti dall'art. 1, co. 4, legge n.53/90;
  • ad opera del Comune in caso di perdita dei requisiti: emigrazione in altro comune, superamento 70° anno d'età, ecc.;
  • richiesta dell'interessato mediante istanza scritta motivata presentata al comune di residenza.

Se il cittadino non è più disponibile a svolgere il ruolo di presidente di seggio deve presentare domanda di cancellazione dall' albo, all'ufficio elettorale. La domanda può (in alternativa):

  • essere inoltrata on-line
  • essere presentata personalmente all'Ufficio Elettorale .La consegna della domanda può essere delegata ad altra persona che dovrà presentare, in allegato alla domanda, una fotocopia non autenticata del documento di identità del richiedente l'iscrizione
  • inviata per posta, allegando fotocopia di un documento d'identità del richiedente

 

Requisiti

Possono presentare domanda di iscrizione tutti i cittadini di età compresa tra i 18 e 70 anni in possesso del titolo di studio di scuola media superiore. Non possono ricoprire l’incarico i dipendenti del Ministero dell’Interno, dei Trasporti, delle Telecomunicazioni, i medici provinciali e condotti e gli ufficiali sanitari, i segretari comunali, i dipendenti comunali addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali, i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Costi

Non è previsto alcun costo.

Normativa

Legge 21/03/1990, numero 53.

Termini per la presentazione

La richiesta di iscrizione nell’albo può essere presentata nel mese di ottobre di ciascun anno. Non deve essere ripetuta da coloro che risultino già iscritti.

Incaricato

Marina Melis

Tempi complessivi

L'iscrizione avviene all'atto in cui il Tribunale accerta che non vi sono condizioni ostative all'esercizio del presidente di seggio.

Note

DISPONIBILITA' ALLA NOMINA - I cittadini già iscritti all'albo, nell'ambito del proprio Comune di residenza, possono presentare direttamente alla Corte di Appello domanda scritta di disponibilità alla nomina (vedi modulo).Le richieste, accompagnate da copia di un documento identificativo, vanno trasmesse all'Ufficio Elettorale della Corte di Appello, a mezzo fax o posta elettronica, posta ordinaria o mediante deposito all'Ufficio Protocollo della stessa Corte di Appello. Le richieste saranno valutate sulla base delle dichiarazioni responsabilmente rese dagli interessati e sulle risultanze della banca dati dell'ufficio stesso. Non sono vincolanti ai fini della nomina e saranno tenute in considerazione compatibilmente con i criteri fissati dal Presidente della Corte.
Sul sito del Ministero dell'Interno all'indirizzo http://www.interno.it potranno essere consultate le istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di Sezione, nel medesimo testo che sarà poi fornito a ciascun presidente con il materiale elettorale consegnato sul seggio.
RINUNCIA ALL'INCARICO - L'ufficio di presidente di seggio è OBBLIGATORIO (art. 24 T.U. n. 570/60). Il presidente di seggio nominato, in caso di impossibilità per gravi motivi dovrà presentare, con estrema urgenza, istanza di rinuncia alla Corte di Appello (vedi modulo).
La rinuncia alla nomina dovrà essere esaurientemente motivata e documentata circa i motivi d'impedimento, accompagnata dall'originale del decreto di nomina notificato, nonché da copia di idoneo documento di riconoscimento. La richiesta dovrà pervenire alla competente Corte di Appello a mezzo deposito presso l'Ufficio Protocollo o per posta ordinaria. In questo caso la trasmissione degli atti dovrà essere anticipata a mezzo fax o posta elettronica, avendo cura di specificare nella domanda che gli atti originali seguiranno a mezzo posta.

Il presidente di seggio che senza giustificato motivo rifiuti di assumere l'incarico o non si trovi presente all'atto dell'insediamento del seggio incorrerà nella cancellazione dall'Albo, con provvedimento irrevocabile dell'Autorità Giudiziaria, quale persona inidonea all'ufficio di presidente di seggio, ed inoltre nelle possibili sanzioni previste dalla legge (multa da 309 a 516 Euro - art.108 T.U. anzidetto).